Art. 17.

      1. L'articolo 73 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 73. (Vendita di sostanze stupefacenti). - 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 al fine di cederle a terzi e di ricavarne un

 

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profitto è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 2.500 euro a 25.000 euro.
      2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di trarne profitto cede illecitamente le sostanze o le preparazioni indicate al comma 1 è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro.
      3. Le pene di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì a chiunque al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
      4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 1.000 euro a 10.000 euro.
      5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 1.000 euro a 10.000 euro, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 500 euro a 2.500 euro, se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal citato articolo 14.
      6. Se il responsabile dei fatti di cui ai commi 1 e 4 è tossicodipendente, come certificato da una struttura pubblica in base ad adeguata anamnesi, si applicano, comunque, le pene di cui al comma 5.
      7. Nei casi di cui al comma 6, quando i fatti sono di lieve entità ai sensi del comma 5, se si presume che l'ulteriore svolgimento del procedimento, nonché la successiva esecuzione delle pene detentive previste, pregiudicano lo sviluppo di interventi riabilitativi dalla tossicodipendenza nei confronti dell'interessato, il giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.
 

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      8. Le pene previste dal presente articolo e dall'articolo 73-bis sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti ivi previsti».

      2. Dopo l'articolo 73 del testo unico, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 73-bis. (Traffico di sostanze stupefacenti) - 1. Quando per i mezzi, per le modalità e per le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze i fatti previsti dall'articolo 73 sono di particolare gravità, si applicano le pene della reclusione da due a otto anni e della multa da 25.800 euro a 258.200 euro se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 ovvero della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 5.160 euro a 51.600 euro se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal citato articolo 14.

      Art. 73-ter. (Sospensione del processo e messa alla prova). - 1. Nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 73, se il responsabile ha in corso o intende intraprendere un programma di recupero dalla tossicodipendenza concordato con un'azienda sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'articolo 115 o con privati, il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento nei confronti dell'interessato per verificare la positiva risposta al programma riabilitativo indicato. Il processo è sospeso, limitatamente all'interessato, per un periodo di prova di sei mesi o di un anno, secondo la gravità del fatto, che può essere prorogato, sentite le parti, di sei mesi. Con l'ordinanza che dispone la sospensione, il giudice:

          a) affida l'interessato all'ufficio locale di esecuzione penale esterna territorialmente competente;

 

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          b) stabilisce che il programma di recupero deve essere seguito dall'interessato secondo le indicazioni dei responsabili dell'uffico di cui alla lettera a);

          c) impartisce prescrizioni utili affinché l'interessato mantenga un regime di vita adeguato, al fine di evitare ricadute nella tossicodipendenza e nel reato.

      2. Contro l'ordinanza indicata al comma 1 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. L'impugnazione non sospende l'esecuzione della ordinanza.
      3. L'ufficio locale di esecuzione penale esterna aggiorna periodicamente il giudice sull'andamento della prova sia rispetto all'osservanza delle prescrizioni stabilite, sia sui progressi compiuti nella attuazione del programma terapeutico, trasmettendo, per quanto concerne i progressi, le comunicazioni dei responsabili del programma.
      4. La sospensione è revocata e il procedimento riprende in caso di ripetute e gravi trasgressioni del programma terapeutico e delle prescrizioni imposte.
      5. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del suo percorso di recupero dalla tossicodipendenza, ritiene che la prova ha dato esito positivo. Altrimenti, riprende il corso del procedimento.

      Art. 73-quater. (Misura alternativa applicata in sentenza in luogo della pena detentiva nei casi di lieve entità). - 1. Nei casi di lieve entità di cui al comma 5 dell'articolo 73, particolarmente quando è ritenuta responsabile una persona che risulta coinvolta solo occasionalmente nella condotta criminosa, il giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria che ritiene in concreto di infliggere con la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per la stessa durata che avrebbe avuto la pena detentiva.
      2. Il pubblico ministero competente per la esecuzione trasmette il provvedimento di applicazione della misura alternativa al

 

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magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.
      3. Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato, procede ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale, per la esecuzione del provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale di cui al comma 1 del presente articolo, detta le prescrizioni che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale e agli altri aspetti indicati nell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, previa verifica, da parte dello stesso servizio sociale, della situazione dell'interessato in ordine al suo inserimento sociale, familiare e lavorativo.
      4. Il provvedimento di affidamento in prova è trasmesso al centro di servizio sociale per adulti territorialmente competente per la redazione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni.
      5. Si applicano i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
      6. Al termine della misura alternativa, l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.
      7. Sempre al termine dell'affidamento in prova, se sono state segnalate violazioni delle prescrizioni, il magistrato di sorveglianza, in ordine alle stesse, valuta se, con riferimento alle restrizioni della libertà del soggetto, agli impegni da lui assunti e alla sua complessiva risposta alle prescrizioni, l'esito positivo della prova può considerarsi parimenti positivo; in tale caso, si applica il comma 6.
      8. Se la valutazione di cui al comma 7 è negativa, il magistrato di sorveglianza, ridetermina, con riferimento ai tempi e all'andamento della prova, il periodo di affidamento in prova che deve essere ancora eseguito, entro i limiti del periodo di affidamento in prova inizialmente applicato, stabilendo, inoltre, un appropriato rafforzamento del regime delle prescrizioni. Tale rideterminazione è disposta una sola volta e, al termine del nuovo periodo di prova, la pena si considera eseguita e si applica il comma 6.
 

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      9. Il magistrato di sorveglianza provvede analogamente a quanto stabilito dal presente articolo anche durante lo svolgimento della prova se le segnalazioni di violazioni delle prescrizioni, secondo la loro gravità, impongono un rafforzamento del regime delle prescrizioni o una nuova determinazione del periodo di prova residuo o entrambi. Al termine del periodo di prova, così determinato, si procede ai sensi dei commi 7 e 8.
      10. Nei casi di cui ai commi 7, 8 e 9 si procede ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale».